Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Esterno

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Chi ha l'obbligo di nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione?

Tutte le imprese individuali con almeno un “lavoratore” (ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) qualsiasi persona assunta part-time, con contratto di  somministrazione, ma anche il tirocinante, lo stagista, il volontario, …) e tutte le società (anche composte da soli soci, purché concorrano allo svolgimento dell’attività, ossia siano soci lavoranti), sono obbligate a nominare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. La nomina del RSPP rientra tra gli obblighi non delegabili del datore di lavoro.

Cosa fa il RSPP?

Il RSPP è un consulente del datore di lavoro, incaricato di aiutarlo a:

  • individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente;
  • elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive, e i sistemi di controllo di tali misure;
  • elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  • proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  • partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica (obbligatoria per aziende con più di 15 lavoratori);
  • fornire ai lavoratori le informazioni sulla sicurezza ai lavoratori.

Differenza tra RSPP interno, esterno e RSPP-datore di lavoro

Il datore di lavoro può “autonominarsi” RSPP della propria azienda, previa partecipazione a specifici corsi (di durata funzionale alla classificazione di rischio della propria attività), aggiornati quinquennalmente, nelle seguenti fattispecie:

  • nelle aziende artigiane fino a 30 dipendenti;
  • nelle aziende industriali fino a 30 dipendenti;
  • nelle aziende agricole e zootecniche fino a 10 dipendenti;
  • nelle aziende della pesca fino a 20 dipendenti;
  • nelle altre aziende fino a 200 dipendenti.
Laddove venga superato il numero di lavoratori sopra indicato in funzione della tipologia di attività, il datore di lavoro dovrà nominare un RSPP interno oppure esterno.
In tal caso, il RSPP dovrà disporre dei seguenti requisiti:
  • titolo di studio non inferiore al diploma di scola secondaria
  • attestati di frequenza ottenuti dalla partecipazione a corsi di formazione specifici per RSPP (strutturati in 3 moduli) e aggiornati quinquennalmente.
Il RSPP deve essere obbligatoriamente nominato “interno” nei seguenti casi:

 

  • nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
  • nelle centrali termoelettriche;
  • negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
  • nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
  • nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
  • nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
  • nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

Serve un atto di nomina del RSPP?

Sì, il RSPP deve essere nominato con atto scritto, anche quando il datore decida di autonominarsi RSPP a seguito di partecipazione allo specifico corso di formazione. E’ bene, inoltre, allegare all’atto di nomina la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti al RSPP.

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