Documento di valutazione dei rischi con procedure standardizzate

Valutazione dei rischi

Documento di Valutazione dei rischi (DVR) di più filiali

Pubblichiamo la risposta fornita ad un quesito, in merito alla possibilità di valutare i rischi con procedure standardizzate di un’azienda con diverse filiali / unità produttive caratterizzate da meno di 10 lavoratori ciascun.

L’art. 29 comma 5 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. stabilisce che:

Comma 5: “[…] I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f) [del D.Lgs. 81/08 smi]”

La facoltà di impiego di procedure standardizzate per la valutazione del rischio è, altresì, consentita ai datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori, a determinate condizioni:

Comma 6: “Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell’elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.”

Il comma 7 definisce le condizioni nelle quali le aziende (da 11) fino a 50 lavoratori NON possono utilizzare le procedure  standardizzate:

  • aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g) [le aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 33483(N), e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;  le centrali termoelettriche; gli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 23084(N), e successive modificazioni; le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; le industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;  le strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.]
  • aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto.

La possibilità di ricorrere alla valutazione del rischio sulla base delle procedure standardizzate, “fino a 10 lavoratori” o “fino a 50 lavoratori”, va intesa all’azienda nel suo complesso.

Diversamente, se si fosse voluto dare la possibilità di impiegare le procedure standardizzate alla valutazione dei rischi alle “unità produttive” fino a 10 lavoratori, il legislatore avrebbe utilizzato il termine di “unità produttiva”, specificatamente definito dall’art. 2 del D.Lgs. 81/08 [«unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale], e non quello di “datore di lavoro”.

Nell’interpello nr. 7/2012, la Commissione degli Interpelli risponde ad un quesito da CNA ed afferma:

“La previsione di cui all’articolo 29, comma 5, del D.lgs. n. 81/2008 è diretta a fornire alle aziende [n.d.r. NON si parla di unità produttive] di limitate dimensioni (fino a 10 lavoratori) uno strumento – le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi – che permetta alle medesime (alle quali è ancora, fino al 31 dicembre 2012, consentito predisporre una autocertificazione relativa alla valutazione dei rischi) di redigere il proprio DVR in modo coerente con quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008 agli articoli 28 e 29.”

Ciò considerato, a parere dello scrivente NON è possibile utilizzare le procedure standardizzate (anzi è espressamente vietato) in aziende che occupano più di 50 lavoratori (o più di 10 in presenza di una delle condizioni richiamate al comma 7 del’art. 29), anche se l’azienda si compone di più unità produttive composte da meno di 10 lavoratori.

Serve un documento di valutazione dei rischi (DVR) pe ciascuna unità produttiva?

La norma non prescrive l’obbligo di disporre di un documento di valutazione dei rischi per ciascuna filiale o unità produttiva. Potrebbe, quindi, essere emesso un unico DVR che valuti i rischi di più unità produttive. L’ art. 29, comma 4 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., stabilisce, tuttavia, che il documento di valutazione dei rischi, deve essere custodito presso l’ unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi. Ciò considerato, risulta sicuramente opportuno disporre di un documento di valutazione dei rischi per ciascuna unità produttiva.

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