
Chi ha l'obbligo di nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione?
Tutte le imprese individuali con almeno un “lavoratore” (ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) qualsiasi persona assunta part-time, con contratto di somministrazione, ma anche il tirocinante, lo stagista, il volontario, …) e tutte le società (anche composte da soli soci, purché concorrano allo svolgimento dell’attività, ossia siano soci lavoranti), sono obbligate a nominare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. La nomina del RSPP rientra tra gli obblighi non delegabili del datore di lavoro.
Cosa fa il RSPP?
Il RSPP è un consulente del datore di lavoro, incaricato di aiutarlo a:
- individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente;
- elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive, e i sistemi di controllo di tali misure;
- elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica (obbligatoria per aziende con più di 15 lavoratori);
- fornire ai lavoratori le informazioni sulla sicurezza ai lavoratori.
Differenza tra RSPP interno, esterno e RSPP-datore di lavoro
Il datore di lavoro può “autonominarsi” RSPP della propria azienda, previa partecipazione a specifici corsi (di durata funzionale alla classificazione di rischio della propria attività), aggiornati quinquennalmente, nelle seguenti fattispecie:
- nelle aziende artigiane fino a 30 dipendenti;
- nelle aziende industriali fino a 30 dipendenti;
- nelle aziende agricole e zootecniche fino a 10 dipendenti;
- nelle aziende della pesca fino a 20 dipendenti;
- nelle altre aziende fino a 200 dipendenti.
In tal caso, il RSPP dovrà disporre dei seguenti requisiti:
- titolo di studio non inferiore al diploma di scola secondaria
- attestati di frequenza ottenuti dalla partecipazione a corsi di formazione specifici per RSPP (strutturati in 3 moduli) e aggiornati quinquennalmente.
- nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
- nelle centrali termoelettriche;
- negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
- nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
- nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
Serve un atto di nomina del RSPP?
Sì, il RSPP deve essere nominato con atto scritto, anche quando il datore decida di autonominarsi RSPP a seguito di partecipazione allo specifico corso di formazione. E’ bene, inoltre, allegare all’atto di nomina la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti al RSPP.