Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Esterno a Brescia e Provincia
Safergo è specializzata nel fornire consulenza in ambito di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, mettendo a disposizione un proprio professionista abilitato per i diversi settori ATECO, in grado di ricoprire l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) esterno per le aziende di tutta la provincia di Brescia
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I compiti del servizio di prevenzione e protezione sono definiti dall’art. 33 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e consistono nell’aiutare il datore di lavoro a:
- individuare i fattori di rischi, a valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale
- elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure
- elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica
- fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.
La nomina di un consulente esterno che ricopre questo ruolo si rende necessaria quando:
- il datore di lavoro non può o non desidera affidare tale responsabilità a un dipendente interno
- l’azienda non ricade nelle fattispecie per le quali è consentito lo svolgimento diretto dell’incarico da parte del datore di lavoro o lo stesso non dispone della formazione abilitante
Il datore di lavoro può ritenere opportuno nominare un RSPP esterno quando:
- L’azienda è di piccole dimensioni e non ha la possibilità economiche per dedicare una risorsa interna
- Assenza di competenze specialistiche interne, per garantire l’assolvimento delle norme di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- Impossibilità o difficoltà di garantire un aggiornamento continuo delle risorse interne destinate a ricoprire l’incarico
Non è possibile nominare un RSPP esterno nelle seguenti fattispecie:
L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:
- nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto
- nelle centrali termoelettriche
- negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni
- nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni
- nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori
- nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori
- nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori
Per lo svolgimento e oltre allo svolgimento dei compiti illustrati a primo punto, il servizio di nomina di un RSPP esterno, prevede:
- Sopralluoghi: definizione di un numero minimo di sopralluoghi presso l’azienda o cantieri, affinchè l’azienda abbia la certezza della presenza del RSPP nei luoghi di lavoro, per eseguire effettivamente i compiti.
- Verbali di sopralluogo: elaboriamo relazioni periodiche a seguito dei sopralluoghi e delle attività svolte, per evidenziare quanto rilevato, cosa è stato programmato e come è stato attuato.
- Supporto continuo: anche quando non siamo presso l’azienda, vi forniamo il necessario supporto, per non lasciarvi soli nel bisogno.

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