Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Esterno a Bergamo e Provincia

Safergo è specializzata nel fornire consulenza in ambito di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, mettendo a disposizione un proprio professionista abilitato per i diversi settori ATECO, in grado di ricoprire l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) esterno per le aziende di tutta la provincia di Bergamo

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I compiti del servizio di prevenzione e protezione sono definiti dall’art. 33 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e consistono nell’aiutare il datore di lavoro a:

  • individuare i fattori di rischi, a valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale
  • elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure
  • elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali
  • a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori
  • partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica
  • fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.

La nomina di un consulente esterno che ricopre questo ruolo si rende necessaria quando:

  • il datore di lavoro non può o non desidera affidare tale responsabilità a un dipendente interno 
  • l’azienda non ricade nelle fattispecie per le quali è consentito lo svolgimento diretto dell’incarico da parte del datore di lavoro o lo stesso non dispone  della formazione abilitante

Il datore di lavoro può ritenere opportuno nominare un RSPP esterno quando: 

  • L’azienda è di piccole dimensioni e non ha la possibilità economiche per dedicare una risorsa interna 
  • Assenza di competenze specialistiche interne, per garantire l’assolvimento delle norme di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
  • Impossibilità o difficoltà di garantire un aggiornamento continuo delle risorse interne destinate a ricoprire l’incarico

Non è possibile nominare un RSPP esterno nelle seguenti fattispecie:

L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:

  • nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto
  • nelle centrali termoelettriche
  • negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni
  • nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni
  • nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori
  • nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori
  • nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori

Per lo svolgimento e oltre allo svolgimento dei compiti illustrati a primo punto, il servizio di nomina di un RSPP esterno, prevede: 

  • Sopralluoghi: definizione di un numero minimo di sopralluoghi presso l’azienda o cantieri, affinchè l’azienda abbia la certezza della presenza del RSPP nei luoghi di lavoro, per eseguire effettivamente i compiti.
  • Verbali di sopralluogo: elaboriamo relazioni periodiche a seguito dei sopralluoghi e delle attività svolte, per evidenziare quanto rilevato, cosa è stato programmato e come è stato attuato.
  • Supporto continuo: anche quando non siamo presso l’azienda, vi forniamo il necessario supporto, per non lasciarvi soli nel bisogno. 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) Esterno a Bergamo e Provincia

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